Accordo
Art. 18
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Presso la Commissione è istituito un comitato composto di
rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato del FES".
Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della
Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il
regolamento interno del comitato del FES.
3. A titolo transitorio, fintantochè non sia stata presa una
decisione ai sensi del paragrafo 5, primo comma, ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:
Belgio......................... 6
Danimarca........................ 3
Repubblica federale di Germania............ 27
Grecia......................... 2
Francia........................ 24
Irlanda......................... 2
Italia......................... 13
Lussemburgo....................... 1
Paesi Bassi....................... 8
Regno Unito...................... 17
4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di
70 voti.
5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 ed eventualmente la
maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso previsto all', paragrafo 2, lettera c).
La ponderazione di cui al paragrafo 3, nonché la maggioranza
qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso previsto all', paragrafo 2, lettera d).
Storico versioni
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