Accordo

Art. 14

In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Fatto salvo il mandato generale conferito alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'. 2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo