Accordo
Art. 14
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Fatto salvo il mandato generale conferito alla Banca dalla
Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'.
2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione
finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.
3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni
effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-14