Accordo

Art. 12

In vigore dal 30 mar 1986
. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all' della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo