Accordo
Art. 12
379 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e
periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all' della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande.
2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate
dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-12