Accordo
Art. 15
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di
cooperazione e di migliorarne la complementarità con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica periodicamente e a tempo debito agli Stati membri le schede di identificazione dei progetti da istruire.
2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano a tempo debito alla
Commissione il prospetto, periodicamente aggiornato, degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere.
3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati di cui
dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP.
4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i
rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-15