Accordo

Art. 16

In vigore dal 30 mar 1986
. 1. La programmazione prevista all' della convenzione è assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione. 2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari. Tale analisi verte sui settori in cui la Comunità è particolarmente attiva, nonché su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo