Accordo
Art. 16
383 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
1. La programmazione prevista all' della convenzione è
assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione.
2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con
gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari.
Tale analisi verte sui settori in cui la Comunità è
particolarmente attiva, nonché su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-16