Art. 16
Accordo

Art. 16

383 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. La programmazione prevista all' della convenzione è assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione. 2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari. Tale analisi verte sui settori in cui la Comunità è particolarmente attiva, nonché su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-16