Trattato
Art. 9
Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale
In vigore dal 8 nov 1985
Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale
1) a). Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'.1) la dichiarazione di cui alla frase precedente ha effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore tale dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso la dichiarazione ha effetto alla data in tal modo indicata.
b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'.1) b).
2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi
disposizione del presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà
industriale ogni organizzazione intergovernativa di proprietà
industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale il ritiro ha effetto:
i) alla data dell'entrata in vigore della revisione o) della modificazione, se la notificazione e stata ricevuta prima di tale data:
ii) alla data indicata nella notificazione o in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).
3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2) ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha avuto effetto.
4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3) da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale la cui comunicazione secondo l'.1) ha condotto all'acquisizione dello status, di autorità internazionale di deposito da parte di un'istituzionale di deposito comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.
5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3) le assicurazioni fornite in virtù dell'.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'.1) a) la richiesta presentata in virtù dell'.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-9