Trattato

Art. 14

Modificazione di talune disposizioni del Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Modificazione di talune disposizioni del Trattato 1) a) Proposte di modificazione degli , fatte in virtù del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale. b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea. b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell' esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell' richiede i tre quarti dei voti espressi. 3) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto le notificazioni di accettazione effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultima ha adottato la modificazione. b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla. c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall'Assemblea.
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