Trattato

Art. 11

Ufficio internazionale

In vigore dal 8 nov 1985
Ufficio internazionale 1) L'Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea; ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. 2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione. 4) a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a). 5) a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea. b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
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Ufficio internazionale (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.) — Testo vigente | Portale Normativo