Art. 11 · Ufficio internazionale
Trattato

Art. 11

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Ufficio internazionale

In vigore dal 8 nov 1985
Ufficio internazionale 1) L'Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea; ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. 2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione. 4) a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a). 5) a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea. b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
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