Trattato

Art. 13

Revisione del Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Revisione del Trattato 1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti. 2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea. 3) Gli possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-13

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