Trattato
Art. 13
13 / 20Revisione del Trattato
In vigore dal 8 nov 1985
Revisione del Trattato
1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
3) Gli possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-13