Trattato

Art. 16

Entrata in vigore del Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Entrata in vigore del Trattato 1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-16

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Entrata in vigore del Trattato (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.) — Testo vigente | Portale Normativo