Trattato
Art. 16
16 / 20Entrata in vigore del Trattato
In vigore dal 8 nov 1985
Entrata in vigore del Trattato
1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-16