Trattato

Art. 10

Assemblea

In vigore dal 8 nov 1985
Assemblea 1) a) L'Assemblea è composta degli Stati contraenti. b) Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti da consiglieri e da esperti. c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea. d) Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell'. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e se l'Assemblea decide in tal senso alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea. 2) a) L'Assemblea: i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato; ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i Compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato; iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione; v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell'Unione; vi) decide, tatto salvo il paragrafo 1)d), quali Stati che non sono Stati contraenti quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell'.v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni; vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato. b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto. 5) a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum. b) Se il quorum non è raggiunto l'Assemblea può deliberare: tuttavia, le deliberazioni eccettuate quelle concernenti la procedura divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione. 6) a) Fatti salvi gli .1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi. b) L'astensione non è considerata voto. 7) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale sia di sua iniziativa sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti. 8) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-10

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