Trattato

Art. 8

Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

In vigore dal 8 nov 1985
Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito 1) a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un'autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi in virtù del fatto che le condizioni elencate nell' non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un'autorità internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'.1) a), b) Prima di presentare la richiesta in virtù del comma a) lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la presentazione della richiesta non sia più necessaria. c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell'autorità di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta. 2) a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'.1) a) può, mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare quasta dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili. b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-8

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