Trattato
Art. 6
Status di autorità internazionale di deposito
In vigore dal 8 nov 1985
Status di autorità internazionale di deposito
1) Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2).
Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.
2) L'istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito:
i) avere un'esistenza permanente;
ii) possedere conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato;
iii) essere imparziale e oggettiva;
iv) essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;
v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.
3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:
i) quando un'autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite:
ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un'autorità internazionale di deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-6