Trattato
Art. 5
Restrizioni all'esportazione e all'importazione
In vigore dal 8 nov 1985
Restrizioni all'esportazione e all'importazione
Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-5