Trattato

Art. 3

Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi

In vigore dal 8 nov 1985
Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi 1) a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorità internazionale di deposito nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato. b) Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorità internazionale di deposito. 2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.
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