Accordo
Art. 9
In vigore dal 22 giu 1985
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Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace, l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato, come pure qualsiasi altra attività che non sia direttamente collegata al loro fine commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-9