Accordo

Art. 9

In vigore dal 22 giu 1985
. Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace, l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato, come pure qualsiasi altra attività che non sia direttamente collegata al loro fine commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-9

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