Accordo

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1985
. In vista di ottenere i risultati più soddisfacenti possibili, gli armamenti nazionali di linea della Repubblica italiana e della Repubblica del Senegal armonizzeranno le loro attività e la loro politica commerciale, al fine di utilizzare al meglio le loro capacità in modo da partecipare al trasporto fra i due Paesi secondo la formula di ripartizione 40/40/20 con riguardo ai carichi di valore in nolo e in volume. Senza pregiudizio dei rispettivi impegni a livello internazionale, ogni Parte Contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, in conformità al presente articolo. Ogni accordo fra gli armatori dei due Paesi dovrà essere conforme allo spirito dell'accordo di cooperazione, nel rispetto della legislazione dei due Paesi rispettivi.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-4

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