Accordo

Art. 2

In vigore dal 22 giu 1985
. Ai fini del presente Accordo: a) per "Autorità Marittima competente" si intende il Ministro in carica della Marina Mercantile ed i funzionari ai quali sono delegate tutte o in parte le competenze del Ministro; b) per "Nave di una parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile immatricolata nel territorio della parte stessa, battente la sua bandiera. Non sono comprese: 1) le navi al servizio esclusivo delle Forze Armate; 2) le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; 3) i pescherecci; 4) le navi facenti cabotaggio fra i porti di ciascuna delle Parti Contraenti e quelle riservate alla navigazione interna; 5) le navi assegnate allo svolgimento dei servizi marittimi di porti, rade e spiagge, compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare; c) per "armamento nazionale" si intende ogni società di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente; d) per "Membro dell'equipaggio" si intende ogni persona addetta ai servizi della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e in possesso di un documento conferentegli qualità di marittimo.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-2

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