Accordo
Art. 2
In vigore dal 22 giu 1985
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Ai fini del presente Accordo:
a) per "Autorità Marittima competente" si intende il Ministro in carica della Marina Mercantile ed i funzionari ai quali sono delegate tutte o in parte le competenze del Ministro;
b) per "Nave di una parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile immatricolata nel territorio della parte stessa, battente la sua bandiera.
Non sono comprese:
1) le navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
2) le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
3) i pescherecci;
4) le navi facenti cabotaggio fra i porti di ciascuna delle Parti Contraenti e quelle riservate alla navigazione interna;
5) le navi assegnate allo svolgimento dei servizi marittimi di porti, rade e spiagge, compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare;
c) per "armamento nazionale" si intende ogni società di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente;
d) per "Membro dell'equipaggio" si intende ogni persona addetta ai servizi della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e in possesso di un documento conferentegli qualità di marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-2