Accordo

Art. 3

In vigore dal 22 giu 1985
. Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo della navigazione fra i porti dei due Paesi e si asterranno da ogni misura che possa limitare le attività delle loro navi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-3

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