Accordo
Art. 3
In vigore dal 22 giu 1985
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Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo della navigazione fra i porti dei due Paesi e si asterranno da ogni misura che possa limitare le attività delle loro navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-3