Accordo
Art. 5
In vigore dal 22 giu 1985
.
Ciascuna Parte Contraente concederà alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-5