Accordo

Art. 10

In vigore dal 22 giu 1985
. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà i documenti di identità di marittimi rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte. Tali documenti d'identità sono: a) per i marittimi delle navi italiane, il "Libretto di Navigazione"; b) per i marittimi della Repubblica del Senegal: il "Livret professionnel maritime", la "Carte d'identitè speciale de marin".
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-10

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