Accordo
Art. 10
In vigore dal 22 giu 1985
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Ciascuna Parte Contraente riconoscerà i documenti di identità di marittimi rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte.
Tali documenti d'identità sono:
a) per i marittimi delle navi italiane, il "Libretto di Navigazione";
b) per i marittimi della Repubblica del Senegal: il "Livret professionnel maritime", la "Carte d'identitè speciale de marin".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-10