Accordo

Art. 11

In vigore dal 22 giu 1985
. 1) Le persone in possesso di un documento d'identità menzionato all' del presente Accordo, possono, in qualità di membri d'equipaggio della nave di una Parte Contraente, soggiornare a terra in maniera temporanea, senza visto, durante il soggiorno della nave in un porto dell'altra Parte previa consegna, alle Autorità competenti, di un elenco d'equipaggio in conformità al regolamento in vigore nel porto. 2) Scendendo a terra e rientrando a bordo, i membri dell'equipaggio dovranno sottoporsi al controllo doganale.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-11

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