Accordo
Art. 16
In vigore dal 22 giu 1985
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1) Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a bordo di tale nave un'infrazione mentre la nave si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, le Autorità di quest'ultima non intenteranno azione legale senza aver prima avuto l'accordo dell'Autorità consolare o diplomatica del paese del quale la nave batte bandiera.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili alle infrazioni commesse a bordo della nave di una delle Parti Contraenti qualora:
l'infrazione sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico nel territorio dell'altra Parte;
l'infrazione sia stata commessa contro persona che non sia membro dell'equipaggio della nave;
le conseguenze dell'infrazione si ripercuotano sul territorio dello Stato dove la nave si trova;
l'infrazione è relativa al traffico di stupefacenti e/o di armi.
3) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali per tutto quanto riguarda l'applicazione della legislazione su controlli e inchieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-16