Accordo

Art. 16

In vigore dal 22 giu 1985
. 1) Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a bordo di tale nave un'infrazione mentre la nave si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, le Autorità di quest'ultima non intenteranno azione legale senza aver prima avuto l'accordo dell'Autorità consolare o diplomatica del paese del quale la nave batte bandiera. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili alle infrazioni commesse a bordo della nave di una delle Parti Contraenti qualora: l'infrazione sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico nel territorio dell'altra Parte; l'infrazione sia stata commessa contro persona che non sia membro dell'equipaggio della nave; le conseguenze dell'infrazione si ripercuotano sul territorio dello Stato dove la nave si trova; l'infrazione è relativa al traffico di stupefacenti e/o di armi. 3) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali per tutto quanto riguarda l'applicazione della legislazione su controlli e inchieste.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-16

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