Accordo
Art. 20
In vigore dal 22 giu 1985
.
Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno procedere alla revisione o alla modifica del presente Accordo. Tali revisioni o modifiche saranno effettuate mediante scambi di note, per via diplomatica, e entreranno in vigore secondo le rispettive procedure costituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-20