Accordo

Art. 20

In vigore dal 22 giu 1985
. Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno procedere alla revisione o alla modifica del presente Accordo. Tali revisioni o modifiche saranno effettuate mediante scambi di note, per via diplomatica, e entreranno in vigore secondo le rispettive procedure costituzionali.
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