Accordo

Art. 22

In vigore dal 22 giu 1985
. 1) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure costituzionali richieste. Avrà effetto in data dell'ultima notifica. 2) Il presente Accordo è stipulato per una durata di cinque anni. È rinnovabile, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, salvo denuncia, per via diplomatica, da parte di una delle Parti Contraenti, dopo preavviso di sei mesi. Fatto a Dakar, il 23 aprile 1982. In due originali di lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA Calogero Mannino PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL Assane Seck
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-22

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