Accordo
Art. 19
In vigore dal 22 giu 1985
.
Per quanto riguarda l'applicazione concordata delle disposizioni del presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di procedere a consultazioni e di scambiarsi informazioni tramite le Autorità marittime competenti delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-19