Accordo

Art. 17

In vigore dal 22 giu 1985
. 1) Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, arenarsi, o subire avarie presso le coste dell'altra Parte, le Autorità della suddetta Parte: informeranno l'Agente diplomatico o i funzionari consolari dello Stato la cui nave batte bandiera, affinché assumano le funzioni loro spettanti; forniranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla nave ed al suo carico la medesima protezione ed assistenza che ai propri connazionali, ad una nave battente bandiera propria, ed al suo carico. 2) Il carico, le provviste di bordo e le parti di una nave che ha fatto naufragio o che ha subito un'avaria, non saranno sottoposte a dazi ed imposte doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul posto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-17

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