Accordo
Art. 14
In vigore dal 22 giu 1985
.
Ogni Parte Contraente riconoscerà i documenti di nazionalità delle navi, i certificati di stazza ed altri documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dall'altra Parte.
I diritti e tasse saranno calcolati sulla base dei documenti di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-14