Accordo
Art. 12
In vigore dal 22 giu 1985
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Le persone in possesso del documento d'identità menzionato all' del presente Accordo saranno autorizzate, quale che sia il mezzo di locomozione utilizzato:
a penetrare sul territorio per raggiungere la propria nave;
ad essere trasferite a bordo di un'altra nave;
a ritornare nel loro Paese;
a viaggiare per qualsiasi altro scopo, con riserva di approvazione preliminare delle Autorità di quest'altra Parte.
In tutti i casi citati al paragrafo precedente i documenti d'identità dovranno essere provvisti del visto dell'altra Parte Contraente.
Tale visto sarà rilasciato nei più brevi termini.
Allorchè un membro dell'equipaggio, in possesso dei documenti d'identità di cui al primo paragrafo sbarca in un porto dell'altra Parte Contraente per ragioni di salute, di servizio, o per qualsiasi altro motivo riconosciuto come valido dalle Autorità competenti, queste daranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, permanere nel territorio e raggiungere, con qualsiasi mezzo di trasporto, o il proprio Paese d'origine o un "altro porto d'imbarco".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-12