Accordo
Art. 7
In vigore dal 22 giu 1985
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Tutti i regolamenti relativi al nolo delle navi, ai diritti portuali, alle spese di riparazione e di servizi, al carico, allo sbarco, al nolo per il trasporto merci e all'approvvigionamento delle navi nei porti di una delle Parti, nonché gli altri pagamenti, saranno effettuati in tempi ragionevoli e in valuta liberamente convertibile e trasferibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-7