Accordo
Art. 6
In vigore dal 22 giu 1985
.
Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale, tutte le misure necessarie a facilitare ed accelerare il traffico marittimo, evitare ritardi ingiustificati delle navi e a semplificare, per quanto possibile, le formalità doganali ed altre in vigore nei rispettivi porti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-6