Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 22 giu 1985
. Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale, tutte le misure necessarie a facilitare ed accelerare il traffico marittimo, evitare ritardi ingiustificati delle navi e a semplificare, per quanto possibile, le formalità doganali ed altre in vigore nei rispettivi porti.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-6