Accordo
Art. 13
In vigore dal 22 giu 1985
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Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle acque territoriali dell'altra Parte, necessiti per causa di malattia o d'incidente, dell'assistenza medica, farmaceutica o ospedaliera che tale Parte dispensa nel proprio territorio, questa gli sarà fornita alle medesime condizioni di quelle concesse agli equipaggi nazionali.
Sarà solamente tenuto a provare la sua appartenenza all'equipaggio di una nave dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-13