Accordo
Art. 18
In vigore dal 22 giu 1985
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1) Per curare l'esecuzione del presente Accordo è costituita una Commissione Mista che sottoporrà raccomandazioni alle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.
2) La Commissione Mista si riunirà in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica.
3) Potrà anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti.
4) La Commissione Mista avrà facoltà di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo.
5) La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorità marittime competenti delle due Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-27;290#art-a-18