Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 19 mar 1985
1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza.
2. Essa può consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell', lettera d), primo trattino.
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