Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 19 mar 1985
1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri.
2. Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.
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