Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 19 mar 1985
1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.
2. Se il luogo dell'illecito non può essere accertato questo è ritenuto essere stato commesso:
a) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell', lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
c) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento è stato effettuato;
d) quando la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
e) quando l'illecito è accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento è effettuato.
Storico versioni
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