Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 19 mar 1985
Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ufficio di partenza.
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