Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 19 mar 1985
1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.
2. Ciascuno Stato membro può, per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.
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