Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 19 mar 1985
1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.
2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture, non occorre prestare alcuna garanzia.
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