Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo VI

Art. 49

In vigore dal 19 mar 1985
1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, semprechè non si tratti di merci destinate a fini commerciali. 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario: a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione; b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.
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