Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo VII
Art. 52
In vigore dal 19 mar 1985
Finché il Consiglio non avrà fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:
a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare da esso conservato; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).
Storico versioni
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