Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo VIII

Art. 57

In vigore dal 19 mar 1985
1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie: a) per l'attuazione del presente regolamento, ad eccezione degli , da 26 a 31, 33, 36, 37 e 40; b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto; c) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato. b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.
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