Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo IX
Art. 59
In vigore dal 19 mar 1985
1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.
2. I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati,
secondo la procedura prevista dall', ad esigenze proprie a determinare merci o ad esigenze tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-59