Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo VII
Art. 54
In vigore dal 19 mar 1985
A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.
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