Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo VII

Art. 54

In vigore dal 19 mar 1985
A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo